Rischio da calore e da radiazione solare negli ambienti di lavoro 2026: pubblicata l’ordinanza della Regione Veneto per la tutela dei lavoratori esposti al caldo

Con l’avvio della stagione estiva 2026, diverse Regioni hanno adottato protocolli d’intesa e ordinanze specifiche per prevenire il rischio da stress termico nei lavori all’aperto.

Nel BUR Veneto n. 63 del 19 maggio 2026, la Regione ha adottato un approccio preventivo e organizzativo, approvando con Delibera della Giunta Regionale n. 376 del 19 maggio 2026 lo schema di Protocollo d’Intesa per la gestione del rischio da calore e da radiazione solare negli ambienti di lavoro. Il Protocollo si applica a tutti i settori produttivi, pubblici e privati, con particolare attenzione alle attività esposte a temperature elevate e radiazione solare, sia outdoor sia indoor quando gli ambienti non sono adeguatamente climatizzati.

Nel BUR Veneto n. 76 del 16 giugno 2026, la Regione ha poi rafforzato il quadro normativo con due atti: la Delibera della Giunta Regionale n. 568 del 16 giugno 2026, che recepisce nuovamente le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, pubblicate e diffuse il 19 giugno 2025, e l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 16 giugno 2026. (link ordinanza).

📌 COSA PREVEDE L’ORDINANZA

L’Ordinanza vieta, dal 17 giugno 2026 al 31 agosto 2026, lo svolgimento di attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, limitatamente ai giorni e alle aree in cui la mappa Worklimate per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00 indica rischio ALTO.

Il riferimento operativo principale è il portale Worklimate, sviluppato nell’ambito del progetto INAIL-CNR, che rende disponibili mappe previsionali del rischio caldo per i lavoratori. La sezione dedicata alle ordinanze considera, in particolare, lo scenario del lavoratore esposto al sole, con attività fisica intensa, alle ore 12:00 (link diretto: https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro ).

Da tale divieto sono escluse le attività svolte da Pubbliche Amministrazioni e loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative – come previsto dalle Linee di indirizzo – eriducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Restano salvi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di prevenzione e protezione dal rischio uguali o maggiori rispetto a quanto disposto dall’Ordinanza.

Inoltre l’Ordinanza raccomanda di rispettare le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” per tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati.

Anche altre regioni hanno adottato provvedimenti analoghi o simili, per esempio la regione Lombardia ha esteso il periodo di validità dell’ordinanza fino al 23 settembre 2026. Per attività svolte fuori regione è necessario approfondire le singole ordinanze.

🛡️ COSA FARE ORA

Per le attività all’aperto o in ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni esterne, è necessario:

  1. Limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde, anche quando non scatta formalmente il divieto, soprattutto per mansioni fisicamente intense, lavoratori esposti al sole, neoassunti, stagionali o lavoratori che riprendono l’attività dopo assenze prolungate. Le Linee di indirizzo confermate nel 2026 ribadiscono infatti l’importanza della riorganizzazione degli orari e della riduzione dell’esposizione.
  2. Riorganizzare turni e mansioni, anticipando le lavorazioni più gravose nelle prime ore del mattino, prevedendo rotazione del personale, pause più frequenti e riduzione dei tempi di esposizione diretta al sole.
  3. Prevedere procedure di acclimatamento, in particolare per nuovi assunti, lavoratori stagionali o lavoratori che riprendono l’attività dopo assenze prolungate. L’acclimatamento è una misura essenziale perché il rischio è maggiore nei primi giorni di esposizione al caldo.
  4. Garantire acqua fresca e punti di ristoro, assicurando la disponibilità di acqua sul luogo di lavoro e promuovendo una corretta idratazione prima e durante il turno. È opportuno ricordare ai lavoratori di bere regolarmente, senza attendere lo stimolo della sete.
  5. Mettere a disposizione aree d’ombra o luoghi confortevoli per le pause, evitando che il recupero avvenga in zone esposte al sole o in ambienti ancora più caldi.
  6. Verificare vestiario e DPI, privilegiando, quando compatibile con la mansione e con i rischi specifici, indumenti leggeri, traspiranti, comodi e di colore chiaro, oltre a protezioni adeguate contro la radiazione solare.
  7. Evitare il lavoro in solitario, soprattutto nelle attività più gravose o lontane da punti di presidio, in modo da garantire un intervento tempestivo in caso di malore.
  8. Informare e formare i lavoratori, con istruzioni comprensibili anche per il personale straniero, sui sintomi dello stress da caldo, sui comportamenti da adottare, sulle pause, sull’idratazione e sulle procedure di emergenza.
  9. Coinvolgere il medico competente, valutando i lavoratori maggiormente suscettibili al rischio caldo e verificando la necessità di misure specifiche, limitazioni o indicazioni sanitarie mirate.
  10. Integrare le misure nei documenti aziendali, aggiornando o verificando DVR, POS, e DUVRI, dove applicabili. Nei cantieri, il rischio caldo deve essere gestito anche nel coordinamento tra committente, coordinatori, imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi.
  11. Documentare le verifiche e le decisioni adottate, conservando evidenza dei controlli effettuati su Worklimate, delle eventuali sospensioni delle attività, delle modifiche ai turni, delle comunicazioni ai lavoratori e delle misure organizzative applicate.

La mancata osservanza dell’Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge, con richiamo all’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e per supportarvi nell’inquadramento degli obblighi applicabili, nella valutazione del rischio microclimatico e nell’individuazione delle misure preventive e protettive più adeguate alla vostra specifica realtà lavorativa.