Prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola: Decreto Interministeriale 31 marzo 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale 31 marzo 2026 “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”, sono state introdotte nuove disposizioni relative all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola. In particolare, il provvedimento definisce un sistema di scadenze differenziate e introduce specifiche misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio da adottare fino al completamento dell’adeguamento.

SOGGETTI COINVOLTI
Le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 31 marzo 2026 si applicano alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti (esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992) e asili nido con oltre 30 persone presenti (esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Interno del 16 luglio 2014).

NUOVA SCADENZA
Il Decreto conferma il termine ultimo del 31 dicembre 2027 per il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, come previsto dal Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, art. 5, comma 4-ter (Decreto Milleproroghe 2025), convertito con modifiche nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Tuttavia, introduce una scadenza intermedia:
• Entro 9 mesi dalla pubblicazione del Decreto (entro l’8 gennaio 2027) deve essere presentata al competente Comando dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività “parziale” attestante l’attuazione di almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del Decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992: “7.0 (generalità); 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio)”.
Entro il 31 dicembre 2027, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività attestante il completo adeguamento delle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992.


⚠️ ATTENZIONE: le attività di adeguamento di cui al Decreto Interministeriale 31 marzo 2026 possono essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2025 (Codice di prevenzione incendi). Anche per gli edifici scolastici che abbiano fatto ricorso alle suddette norme tecniche resta l’obbligo di presentare al Comando dei Vigili del Fuoco, entro 9 mesi della pubblicazione del Decreto, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività “parziale” attestante l’attuazione almeno delle misure relative a “S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica); S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento); livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio); S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista; livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto”.

MISURE GESTIONALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO NELLA FASE TRANSITORIA
Il Decreto prevede inoltre che, sino al completamento degli adeguamenti alla normativa antincendio, gli istituti scolastici individuino “idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi” coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, tra cui: limitazione del carico di incendio coerentemente con le caratteristiche di resistenza al fuoco della struttura; garantire che l’affollamento sia compatibile con il sistema d’esodo; incremento della sorveglianza e dei controlli interni; potenziamento del numero di addetti al servizio antincendio e assicurare il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica, ove applicabile; effettuare almeno due esercitazioni antincendio all’anno, etc.
Il nostro Studio rimane a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.