NUOVE MODIFICHE AL DECRETO 81/08

Il Decreto Legge n° 48 del 04/05/2023, in vigore da venerdì 5 maggio 2023, modifica alcuni articoli del Testo Unico in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/08):

  • Nomina del Medico Competente (art. 18): tra gli obblighi del Datore di Lavoro già previsti dal Testo Unico vi è quello di nominare il Medico Competente per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria; con le nuove modifiche introdotte dal DL 48/23 il Medico Competente dovrà essere nominato non solo nei casi previsti dallo stesso Testo Unico ma anche qualora sia richiesto dalla Valutazione dei Rischi aziendale.
  • Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa famigliare (art. 21): il nuovo DL 48/23 precisa che tali soggetti devono utilizzare idonee opere provvisionali, come ad esempio i ponteggi, in conformità alle disposizioni al titolo IV -Cantieri mobili e temporanei.
  • Obblighi del Medico Competente (art. 25): con il DL 48/23 sono aggiunti due ulteriori obblighi per i Medici Competenti, oltre a quelli già previsti dall’art. 25 del Testo Unico. Il Medico Competente dovrà infatti innanzitutto tenere conto, in caso di visite per nuove assunzioni, del contenuto della cartella sanitaria precedente, ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità. Il Medico Competente inoltre, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro la sua impossibilità temporanea a svolgere l’incarico ricevuto, comunicando contestualmente il nominativo del medico sostituto per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

  • Formazione (art. 37): il nuovo DL 48/23 disciplina che i nuovi Accordi Stato Regione sulla formazione, di cui si è ancora in attesa, dovranno garantire il monitoraggio sulla loro applicazione nonché il controllo sulle attività formative sia da parte dei soggetti erogatori di formazione sia da parte dei soggetti destinatari.
  • Formazione (art. 73): con il DL 48/23 viene specificato che anche il datore di lavoro che utilizza specifiche attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze particolari deve provvedere alla propria formazione e addestramento, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
  • Concessione d’uso di attrezzature o noleggio (art. 72): in caso di concessione in uso di attrezzature di lavoro o di noleggio, con le modifiche introdotte dal DL 48/23, è necessario acquisire o conservare una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, la quale attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo.