Nel farVi i nostri migliori auguri di Buone Feste, vi lasciamo un promemoria sugli adempimenti per i quali, nella nostra esperienza recente, è bene mantenere alta e costante l’attenzione:
- da dicembre 2021 è in vigore l’obbligo, a carico del Datore di lavoro, di individuare i preposti; rimando in proposito alla nostra Circolare dell’11/02/2022 (che conteneva anche un modello di individuazione scritta) e al link: https://www.studiovicentin.it/2022/01/31/a-proposito-di-preposti-e-di-datori-di-lavoro/;
- sempre da dicembre 2021 è in vigore l’obbligo di registrare l’addestramento in materia di sicurezza e salute nel lavoro; anche in questo caso rimando ad una nostra circolare del 18/02/2022 e al link: https://www.studiovicentin.it/2022/02/18/addestramento-da-fare-e-da-registrare/;
- qualsiasi accesso di ditte esterne presso propria sede per svolgere lavori in appalto (ordinari e straordinari, brevi o prolungati, semplici o complessi) deve essere gestito secondo le disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs.81/08; anzitutto bisogna verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta incaricata, poi è necessario promuovere lo scambio informazioni su condizioni, rischi e misure e inoltre (salvo casi esonerati) si deve redigere e cofirmare il DUVRI; nella nostra circolare del 07/02/2022, a cui rimando, avevamo illustrato le regole e le modalità operative, schematizzate anche nella guida pratica qui disponibile: https://www.studiovicentin.it/wp-content/uploads/2022/02/GP-2022-01-Appalti-e-gestione-interferenze-DUVRI.pdf; particolari accortezze vanno poi agli appalti che rientrano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, cioè quei luoghi in cui si effettuano i cosiddetti lavori edili o di ingegneria civile ed in cui si applica una disciplina diversa e più impegnativa (https://www.studiovicentin.it/2021/07/09/cantiere-o-non-cantiere-questo-puo-essere-un-problema/);
- l’inserimento di un lavoratore in Azienda comporta, fin da subito, l’applicazione degli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs. 81/08, in funzione delle mansioni a cui è destinato; questo vale per le “normali assunzioni” e vale anche per i contratti di somministrazione (“interinali”), i tirocini/stage e tutti i rapporti equiparati a lavoro subordinato dal D.Lgs. 81/08; pertanto è necessario, fin dall’inizio appunto, garantire la formazione obbligatoria (generale + specifica), la sorveglianza sanitaria e la dotazione di DPI; tanto per fare un esempio i 60 giorni per completare la formazione iniziale del neoassunto non sono da intendersi come un periodo di esonero (e di “immunità”) ma come un termine massimo di perfezionamento di un percorso che deve iniziare subito e che deve comunque garantire idonea formazione su ciascun rischio prima che il lavoratore vi sia effettivamente esposto.