La legge 19 maggio 2022, n. 52 che converte con modificazioni il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 relativo alle disposizioni conseguenti alla fine dello stato di emergenza da COVID-19, ha portato con sé alcune importanti novità, tra cui la nuova disposizione dell’art. 9-bis in materia di formazione. La legge di conversione infatti ha previsto che “la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona”. In questo modo la modalità di erogazione della formazione in videoconferenza viene esplicitamente equiparata alla formazione in aula.
Sono previste naturalmente delle eccezioni, ad esempio per i casi in cui la formazione richieda un addestramento (ad esempio formazione sui DPI di 3° categoria) oppure una prova pratica (ad esempio tutte le attrezzature di lavoro, di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), che devono essere svolte obbligatoriamente in presenza.