AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI: AGGIORNAMENTO DIRETTIVA 2004/37/CE

Il 16 marzo 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva (UE) 2022/431 in aggiornamento alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

La novità più sostanziale viene evidenziata già nel titolo, che sarà così modificato: “DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)”.

Tra le sostanze disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE vengono quindi inserite anche le sostanze tossiche per la riproduzione in quanto, analogamente agli agenti cancerogeni e mutageni, possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori.

La direttiva fissa anche dei nuovi limiti di esposizione professionale per alcune sostanze, in particolare:

  • acrilonitrile, da applicarsi a decorrere dal 5 aprile 2026;
  • composti del nichel, da applicarsi a decorrere dal 18 gennaio 2025; fino ad allora, per quanto riguarda la frazione inalabile, si applica un valore limite di 0,1 mg/m3;
  • benzene, da applicarsi a decorrere dal 5 aprile 2026; fino al 5 aprile 2024 si applica il valore limite di 1 ppm, mentre dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026 si applica un limite di 0,5 ppm.

Inoltre per il piombo vengono rivisti i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria (che diventa obbligatoria se esiste un valore limite biologico per quella sostanza) per il piombo, inseriti nel nuovo Allegato III bis.

Per le successive modifiche alla presente direttiva verrà valutata la possibilità di stabilire valori limite di esposizione professionale, nuovi o rivisti, per altri agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, tra cui richiamiamo per importanza: la silice cristallina, il cobalto, il cadmio e suoi componenti inorganici (per quest’ultimo verrà valutato anche un valore limite biologico).

Inoltre, al fine di fare chiarezza sull’uso e sui rischi connessi alla manipolazione di farmaci pericolosi contenenti una o più sostanze disciplinate dalla direttiva, la Commissione europea si riserverà di elaborare una definizione e stilare un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono e di fornire orientamenti, anche in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere i lavoratori dall’esposizione.

Scarica la DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022