Caso mai fosse sfuggito, una recentissima circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (LINK) ci ricorda, in modo istituzionalmente perentorio, che tra le recenti modifiche al D. Lgs. 81/08 troviamo anche l’addestramento.
Dal 21 dicembre scorso il legislatore infatti ci spiega che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale” e che “l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”, aggiungendo infine che “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Tutto questo è stato infilato nell’art. 37, che riguarda gli obblighi di “FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI”, e più precisamente nel comma 5, che di addestramento parlava già in precedenza, anche se prima si limitava ad una più sobria e ragionevole raccomandazione: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Cosa cambia insomma?
Come sottolineato dall’Ispettorato del Lavoro, anche sanzionatoriamente parlando, cambia che l’obbligo di addestramento oggi consiste in:
- PROVA PRATICA! Di cosa? Dell’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.
- ESERCITAZIONE APPLICATA! Su cosa? Sulle procedure di lavoro in sicurezza.
Che poi il tutto debba essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato, sembra sì necessario, ma non rilevante a fini sanzionatori (precisa l’I.N.L.): di fatto l’obbligo del Datore di lavoro è fare l’addestramento e farlo bene, in forma di prove pratiche e di esercitazioni applicate, mentre il registro servirebbe più che altro per dimostrare ciò che si è fatto. Che siano finezze interpretative o criteri di sostanza, addestramento effettivo e relativa registrazione vanno ormai intesi come una cosa sola.
Giusto per completezza, resta in vigore la definizione di addestramento (art. 2, comma 1, lett. “cc”, del D. Lgs. 81/08): “il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
C’è da aspettarsi che fioriscano presto (anzi, già sta succedendo) moduli, software e proposte, più o meno commerciali, sulle modalità di registrazione, cioè su come lasciar traccia dell’attività svolta. Va bene, così come può andar bene un foglio excel, un quaderno scritto a mano o il tradizionale appunto su carta da formajo. Purché ciò non distolga troppo l’attenzione dall’attività di addestramento vera e propria, che per sua natura avviene sul campo, concretamente.
Ce lo ricorda, in modo meno istituzionale e perentorio ma più evocativo, il caro vecchio dizionario della lingua italiana, in cui l’addestramento è nient’altro che l’azione di addestrare e in cui addestrare qualcuno vuol dire renderlo destro, cioè abile, pronto, idoneo, ma vuol dire anche mettersi al suo fianco (alla sua destra), per accompagnarlo e farsi accompagnare lungo il percorso. Aggiungiamoci un diario di viaggio, buttato già a fine giornata, scritto al volo come si vuole purché sia fatto, e abbiamo anche la registrazione.