È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica il D.Lgs. 81/08, testo unico su sicurezza e salute nel lavoro. Riepiloghiamo le principali modifiche che interessano.
Importanti novità riguardano la figura del PREPOSTO, sempre più al centro della strategia di tutela nel lavoro (e delle correlate responsabilità):
- all’art. 18 (obblighi del datore di lavoro del dirigente) è stato aggiunto di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19; i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle relative attività; il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
- nell’art. 19 (obblighi del preposto) la lettera “a” del primo comma è stata modificata in «sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;
- sempre nell’art. 19 (obblighi del preposto) è stata aggiunta al comma 1 la lettera «f -bis ) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»
- all’art. 26 (appalti) è stato aggiunto il comma «8 -bis . Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»
Altrettanto importanti le novità in ambito FORMAZIONE (art. 37):
- entro il 30/06/2022 verrà adottato un nuovo Accordo Stato Regioni che rivisiterà gli Accordi preesistenti e che disciplinerà:
- i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il DATORE DI LAVORO
- le modalità di verifica finale di apprendimento OBBLIGATORIA per i discenti di tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- la formazione dei preposti andrà ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, e dovrà essere svolta in presenza;
- viene specificato in cosa consiste l’addestramento (“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”) e indicato che dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato.
- A quanto pare viene previsto per la prima volta l’obbligo generalizzato di formazione per il Datore di lavoro, che finora riguardava solo i casi di svolgimento diretto dei compiti di RSPP.
Altra significativa modifica riguarda le funzioni dell’Ispettorato del Lavoro come organo di vigilanza su salute e sicurezza nel lavoro.
Le modifiche al D.Lgs. 81/08 entrano in vigore da oggi, anche se per i dettagli sulla nuova disciplina della formazione bisognerà attendere l’emanazione degli Accordi Stato Regioni per metà 2022.