È di sabato scorso 20 novembre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (qui il link) della Legge n. 165/2021, che converte il D.L. 127/2021, ossia il famoso decreto legge che aveva previsto l’obbligo di Certificazione verde COVID-19 dal 15 ottobre per l’accesso nei luoghi di lavoro.
Con la recente legge di conversione il Parlamento ha apportato modifiche rilevanti all’impianto normativo, introducendo nuove disposizioni volte, nelle intenzioni, a semplificare e razionalizzare le verifiche dei cosiddetti “Green pass”. In particolare sussiste ora la possibilità per i lavoratori di consegnare, su base volontaria e previa apposita richiesta, la propria certificazione verde COVID-19 al datore di lavoro; in questo caso i lavoratori sono esonerati dai controlli nei luoghi di lavoro per tutta la durata di validità della certificazione stessa.
Di questa nuova opzione i datori di lavoro sono tenuti a dare idonea informativa ai loro lavoratori: per chi volesse approfittarne, può essere usata l’informativa che abbiamo appositamente aggiornato (LINK AL PDF).
Notevole importanza riveste anche la precisazione secondo cui se la validità della certificazione verde COVID-19 scade nel corso della prestazione lavorativa (cioè durante la giornata o il turno di lavoro) non sono previste sanzioni. Tuttavia la permanenza in ambiente di lavoro da parte del lavoratore a cui scade il “Green pass” è ammissibile e tollerata solo per il periodo di tempo necessario a concludere il normale orario di lavoro.
Infine una novità sui lavoratori somministrati: per essi è previsto che la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il “Green pass” spetti esclusivamente al Datore di lavoro utilizzatore e che sia, invece, onere del Datore di lavoro somministratore (agenzia interinale) informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.
Per dovere di cronaca segnaliamo che su alcune delle novità recentemente approvate dal Parlamento il Garante della Privacy aveva espresso parere negativo (link).
Ci limitiamo sommessamente a prenderne atto, in attesa di prossimi ulteriori sviluppi in materia: in fondo chi siamo noi per arrogarci il diritto di dirimere i dissidi tra così autorevoli e competenti soggetti regolatori?