Il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno del 02/09/2021, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, stabilisce nuovi criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Nel Decreto sono contenute inoltre importanti novità relativamente alla formazione e aggiornamento degli addetti antincendio e ai requisiti dei docenti.
Il Decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro, così come definiti dal D. Lgs. 81/08, e stabilisce l’obbligo di predisporre un piano di emergenza per i luoghi di lavoro che, alternativamente:
- hanno impiegati almeno 10 lavoratori;
- rientrano nell’Allegato I al DPR 151/11 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi);
- sono aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori). Quest’ultima casistica è introdotta per la prima volta dal Decreto 02/09/2021.
Inoltre, il Decreto prevede un’ulteriore novità per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi precedenti, per i quali non vige l’obbligo di redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare opportune misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Il Decreto 02/09/2021 introduce alcuni aspetti nuovi anche in merito alla formazione degli addetti antincendio, in particolare:
- Le attività si divideranno in Livello III, Livello II e Livello I anziché Rischio Elevato, Rischio Medio e Rischio Basso (ma i criteri di classificazione rimangono sostanzialmente invariati);
- Anche per i corsi di Livello I (ex Rischio Basso) si dovranno organizzare prove pratiche di spegnimento (sia nel corso iniziale che nel corso di aggiornamento);
- Il corso antincendio va aggiornato almeno ogni 5 anni (non più “periodicamente”); se, al 04/10/2022 saranno trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione, si dovrà organizzare un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023.
La disciplina transitoria prevede che si potranno svolgere corsi già programmati secondo quanto previsto dall’Allegato IX del DM 10/03/1998 (corsi per attività a rischio Basso, Medio o Elevato di incendio) fino al 04/04/2023 (sei mesi dall’entrata in vigore del DM 02/09/2021).
Un’ulteriore novità riguarda infine i requisiti dei docenti per i corsi antincendio, così come disciplinato dall’art. 6 del Decreto 02/09/2021, a cui si rimanda per i dettagli tecnici.
Con l’entrata in vigore del DM 02/09/2021 saranno abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli artt. 5, 6 e 7 del DM 10/03/1998.
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