Nel tardo pomeriggio di ieri martedì 12 ottobre il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato due nuovi DPCM riguardanti il Green Pass e le relative modalità di verifica in ambito lavorativo. In attesa della pubblicazione dei testi di legge in Gazzetta Ufficiale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla sua pagina istituzionale alcune FAQ, di cui riportiamo un estratto.
- 1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
- Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida. Oltre a richiamare quanto già previsto nel DL 127/2021 sulle modalità operative dei controlli (anche a campione, e prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro), la FAQ prevede anche che sia “opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso”.
- L’aspetto più importante è però quello che prevede le possibili alternative all’app “Verifica C-19” per effettuare tali controlli. Oltre all’app “VerificaC19”, infatti saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC
- 2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Fino a che questa funzionalità non sarà resa disponibile, i soggetti esenti potranno trasmettere la documentazione sanitaria relativa ai motivi di esenzione al proprio medico competente, che si coordinerà di conseguenza con l’Azienda. Nel frattempo il soggetto esente non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
- 3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti in attesa di rilascio o di aggiornamento di valida certificazione verde potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
- 4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Su quali siano le modalità e i canali con cui eseguire tale segnalazione al Prefetto confidiamo siamo emanate quanto prima indicazioni operative da fonti istituzionali. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza certificazione verde COVID-19 è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Sono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
- 5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul “green pass” dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
- 6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del “green pass”?
No, la verifica della certificazione verde COVID-19 è una misura ulteriore che tuttavia non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
- 7. È necessario verificare il “green pass” dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo della certificazione verde COVID-19.
- 8. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del “green pass” con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso della certificazione verde COVID-19 con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. In attesa della pubblicazione dei testi ufficiali dei recenti DPCM, alcune anticipazioni indicano una tempistica di anticipo “strettamente necessaria e comunque non superiore alle 48 ore”.
- 9. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.