Si avvicina il fatidico venerdì 15 ottobre 2021, giorno in cui avranno piena applicazione gli obblighi del D.L. 127 del 21/09/2021: per tutti i lavoratori obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro; per tutti i datori di lavoro obbligo di definire ed attuare le modalità operative delle verifiche. Per molte domande che ci arrivano in questi giorni non esistono disposizioni normative né indicazioni istituzionali. In assenza di risposte certe, alle aziende (e a noi) non resta che appellarsi al solito buon senso e fare le proprie scelte applicative.
Per agevolare le Aziende nell’attuazione delle misure previste dal 15 ottobre, proponiamo un nostro modello di “PROCEDURA DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER L’ACCESSO AGLI AMBIENTI DI LAVORO”, comprendente anche un modello di delega per formalizzare l’incarico di verifica sul campo. I modelli sono da adattare e personalizzare in funzione dei criteri operativi che ciascuna azienda deciderà di adottare: è bene ricordare infatti che la normativa si limita a precisare che le verifiche “possono essere effettuate anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano eseguiti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”.
Inoltre, vista la continua evoluzione dello scenario normativo, stiamo aggiornando il PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19, lo strumento che ormai da un anno e mezzo descrive la gestione aziendale dell’emergenza sanitaria. Già a marzo 2020 avevamo elaborato e messo a disposizione dei Clienti la prima versione del protocollo e successivamente abbiamo promosso una serie di revisioni.
Chi è interessato a ricevere la nuova versione del Protocollo, che recepisce le ultime novità fino all’imminente obbligo di “green pass”, e/o la procedura di verifica della certificazione verde covid-19 per l’accesso agli ambienti di lavoro è invitato a farne richiesta in Studio (rif. dott.ssa Elisa Bisognin – elisa.bisognin@studiovicentin.it).
Infine vi segnaliamo le ultime novità da fonti istituzionali:
- una circolare del Ministero della Salute (24/09/2021) precisa che i test antigenici rapidi su matrice salivare non sono validi per ottenere la certificazione verde COVID-19, in quanto non sufficientemente sensibili e specifici;
- un’altra circolare del Ministero della Salute (25/09/2021) proroga la validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sino al 30 novembre 2021 (pertanto non è previsto un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse);
- alcune FAQ sul sito del Governo forniscono chiarimenti sul D.L. 127/2021:
- Chi lavora sempre in smart working deve avere il “green pass”? No, perché il “green pass” serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
- Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass? No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
- Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un’azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda
- Quando si genera la Certificazione Verde COVID-19 dopo l’esito negativo del tampone? la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà nella giornata.