Quando il 30 aprile del 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza, erano già passati ben 21 giorni dalla sua approvazione, avvenuta il 9 aprile. Si trattava di un provvedimento epocale, destinato a incidere in modo profondo, integrale e permanente nel mondo del lavoro, più delle misure anticontagio e dei cosiddetti “green pass”. Eppure nell’aprile 2008, a memoria, non c’era il clima di trepidazione, impazienza e frenesia che ha accompagnato i 5 giorni trascorsi tra il Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso e la Gazzetta Ufficiale di ieri, 21 settembre. Probabilmente sono gli effetti collaterali della pandemia, che modifica la percezione del tempo, ma forse c’entrano anche le dinamiche pirotecniche con cui oggi circolano le informazioni.
Fatto sta che finalmente abbiamo il testo ufficiale e definitivo del Decreto-Legge che, dal 15 ottobre prossimo, estende a tutti gli ambienti di lavoro, privati e pubblici, l’obbligo di certificazione verde COVID-19.
CHI È OBBLIGATO? PRATICAMENTE TUTTI COLORO CHE ACCEDONO IN UN LUOGO PER LAVORO!
Chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato e pubblico è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui è svolta l’attività lavorativa, a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19.
Tale obbligo si applica non solo ai lavoratori subordinati ma a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
CHI VERIFICA? IL DATORE DI LAVORO!
La verifica sul rispetto dell’obbligo suddetto è affidata al datore di lavoro, direttamente oppure attraverso persone formalmente incaricate. Nel caso di lavoratori esterni all’organico aziendale, che accedono al luogo di lavoro, la verifica è effettuata sia dal Datore di lavoro “padrone di casa” sia dai datori di lavori dei singoli lavoratori esterni.
COME SI EFFETTUA LA VERIFICA? CON L’APP GOVERNATIVA VERIFICA C-19!
Ciascun datore di lavoro definisce in tempo utile (cioè entro il 15 ottobre) le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che possono essere effettuate anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano eseguiti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Le verifiche comunque sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17/06/2021, cioè tramite l’app governativa Verifica C-19.
È necessario verificare ogni giorno le certificazioni di tutti coloro che entrano nei luoghi di lavoro? A quanto pare è raccomandato ma non è strettamente obbligatorio. Ogni datore di lavoro può pertanto decidere se fare controlli quotidiani a tappeto o se adottare una qualche formula “a campione”, con la consapevolezza che questa seconda opzione diventa anche un’assunzione di responsabilità se… qualcosa va storto.
È possibile raccogliere preventivamente copia completa delle certificazioni verdi COVID-19 di tutti i lavoratori, così da monitorarne le scadenze? Al momento la risposta è NO, per due motivi:
- riservatezza delle informazioni contenute nel documento;
- validità della certificazione, che in qualsiasi momento può decadere indipendentemente dalle tempistiche di vaccinazioni o tamponi (ad es. non appena la persona risultasse positiva a Covid-19).
COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE NON È IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19? ACCESSO VIETATO E ASSENZA INGIUSTIFICATA!
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso di certificazione verde COVID-19 oppure che al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ne risultino privi non possono accedere al luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, pur senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione. Tale periodo può essere di 10 giorni al massimo, rinnovabili una sola volta.
COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE PRIVO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ACCEDE UGUALMENTE AI LUOGHI DI LAVORO? SANZIONE DA 600 A 1.500 EURO!
Si applicano al lavoratore le sanzioni amministrative previste dal D.L. 25/03/2020 e dal D.L. 21/09/2021 (pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), che sono irrogate dal Prefetto. Restano ferme inoltre le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore.
COSA SUCCEDE SE UN DATORE DI LAVORO NON RISPETTO GLI OBBLIGHI DI SUA COMPETENZA? SANZIONE DA 400 A 1.000 EURO!
Si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.L. 25/03/2020 (salvo che il fatto costituisca reato, pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000), che sono irrogate dal Prefetto. In caso di reiterazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
Per favorire una tempestiva comunicazione abbiamo preparato un’INFORMATIVA PER LAVORATORI, qui disponibile per affissione e distribuzione in Azienda. Inutile sottolineare come la corretta informazione costituisce già un primo passo per l’adempimento dei nuovi obblighi, su cui comunque ci aspettiamo nelle prossime settimane indicazioni, approfondimenti e chiarimenti su aspetti applicativi e casi particolari.
D’altra parte dal quel 30 aprile 2008 sono trascorsi ormai più di tredici anni e tra le pieghe del D.Lgs. 81/08 si annidano ancora oggi dubbi, equivoci e zone grigie, se non del tutto oscure.