APPROFONDIMENTI SU NUOVO D.LGS. 30 LUGLIO 2020, N. 102 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Lo scorso 28 agosto, per effetto del D. Lgs. 102/20 del 30/07/2020, sono entrate in vigore modifiche e integrazioni alla Parte V del D. Lgs. 152/06, relativa a tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”. Di seguito riportiamo alcuni aspetti di interesse, anche a seguito di recenti chiarimenti della Provincia di Vicenza:

  • La variazione del gestore di uno stabilimento deve essere comunicata dal nuovo gestore entro dieci giorni dalla data in cui acquista efficacia, pena sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro (tale obbligo non si applica per le modifiche intervenute prima del 28/08/2020). In merito a tali obblighi la Provincia di Vicenza ha precisato che, fermo restando che la titolarità dell’autorizzazione è rilasciata ad una Società (quindi non ad una persona fisica), le variazioni con obbligo di comunicazione sono:
    • cambio ragione sociale e Partita IVA;
    • cambio ragione sociale e stessa Partita IVA;
    • stessa ragione sociale e cambio Partita IVA;
    • cambio del legale rappresentante solo se Azienda individuale;
  • Le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano le emissioni. Nel caso in cui tali sostanze siano utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni il gestore deve inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. I gestori degli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 in cui tali sostanze siano utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono inviare la predetta relazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 102/20 (ovvero entro il 27/08/2021) e presentare entro il 1° gennaio 2025 una domanda di autorizzazione per l’adeguamento all’art. 271, comma 7-bis;
  • Il superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio, deve essere comunicato dalla ditta alla Provincia di Vicenza e all’ARPAV entro 24 ore dall’accertamento della difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti. La Provincia di Vicenza ha informato che tale prescrizione sarà inserita nelle nuove autorizzazioni che saranno rilasciate. Si attende invece un approfondimento per le autorizzazioni in vigore che non presentano tale novità.
  • La Provincia di Vicenza ha emanato la Determina n° 1540 del 10/12/2020 che modifica l’autorizzazione di carattere generale n° 03 del 28/06/2018 eliminando l’avvertenza “non può essere presentata richiesta di adesione nell’ipotesi di impianti e/o attività installati in assenza di autorizzazione (ad esempio per regolarizzare una difformità riscontrata da Arpav)” e modificando il punto 7) degli “Obblighi e Prescrizioni generali” relativo alla difformità dei controlli analitici;

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102