L’Unione Europea con L. 90/117 del 6 aprile 2018 ha provveduto a rettificare la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014. Le modifiche riguardano la descrizione di diversi codici d’identificazione dei rifiuti e sono già applicabili dal 06/04/2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
In particolare tra le varie modifiche si segnalano le seguenti:
– Capoconto 02.02: i codici si riferiscono ad attività di lavorazione, e non più di trasformazione, di carne e pesce;
– Codice 11.01.12: il riferimento al codice 10.01.11 non è corretto in quanto non esiste. Si suppone che il codice corretto sia il 11.01.11*;
– Capoconto 17: identifica ora rifiuti derivanti da operazioni di costruzioni e demolizione, pertanto slegato dalla tipologia d’impresa che li ha generati (es. impiantisti);
– Codice 20.03.06: la nuova descrizione risulta più chiara ed attinente alle operazioni di manutenzione e spurgo delle fognature.
Le modifiche non dovrebbero incidere sull’assegnazione dei codici attualmente utilizzati. Si suggerisce comunque di verificare che le nuove descrizioni rispondano alla reale situazione, in caso contrario potrebbe rendersi necessaria una riassegnazione dei codici.
Dall’entrata in vigore delle rettifiche, sui registri di carico e scarico e sui formulari occorrerà utilizzare le nuove descrizioni. Nel caso di rifiuti già in carico sul registro non occorre modificare le descrizioni già riportate, ma dovranno essere utilizzate quelle nuove al momento dello scarico di tali rifiuti, indicando nello spazio “annotazioni” la modifica.
RIFERIMENTO NORMATIVO:
Legge 90/117 del 06/04/18 che rettifica la Decisione di Commissione del 18 Dicembre 2014 (2014/955/UE), che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio.