La nuova direttiva europea sui rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti

La nuova direttiva 2013/59/EURATOM, riguardante la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovrà essere recepita entro il 6 febbraio 2018. Vengono definiti i campi di applicazione, i principi generali della radioprotezione (Art.5), vincoli di dose per l’esposizione professionale (Art. 6), livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti (Art. 7) ed i limiti di dose per l’esposizione professionale di diverse categorie di soggetti (Artt. 8 e ss). Il Capo IV riguarda istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione, mentre il Capo VI riguarda da vicino le esposizioni professionali approfondendo sulla responsabilità per la valutazione e l’esecuzione dei provvedimenti di radioprotezione dei lavoratori esposti (art. 31), indicazioni per una protezione operativa dei lavoratori (art.32 e ss) e, provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro, qualora i lavoratori possano ricevere un’esposizione superiore a una dose efficace di 1 mSv all’anno o a una dose equivalente di 15 mSv all’anno per il cristallino o di 50 mSv all’anno per la pelle e le estremità del corpo (Art. 35., con valori immutati rispetto al D. Lgs. 230/95). Nell’Art. 36 si fa riferimento alla distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche, mentre l’Art. 39 e ss riguarda la Sorveglianza radiologica del luogo di lavoro. Per quanto riguarda l’Esposizione al Radon in ambienti chiusi, l’Art. 74 richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq/m3. Gli Stati dovranno anche promuovere interventi volti a individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, se del caso, incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro tipo, misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni.  L’Art. 103 (Piano d’azione per il Radon) richiede agli Stati Membri di definire un piano d’azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua in base alle considerazioni sugli aspetti individuati nell’allegato XVIII alla direttiva.