Nuovi reati presupposto nel D. Lgs. 231/2001: razzismo e xenofobia

L’art. 5 della Legge n. 167/2017 amplia il catalogo dei reati presupposto contenuto nel D. Lgs. 231/2001, introducendo l’art. 25-terdecies, rubricato “razzismo e xenofobia”. Con questa disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell’Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In questo modo viene dunque estesa la responsabilità amministrativa derivante da reato dell’Ente, a cui, in caso di commissione dei reati sopracitati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno. Qualora la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Se infine l’Ente è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001.

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Legge 20/11/2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (pubblicata GU Serie Generale n.277 del 27 novembre 2017 e in vigore dal 12/12/2017)