La Legge n. 167/2017 introduce all’articolo 15 un nuovo illecito amministrativo, per chiunque violi le disposizioni in materia di pubblicità sulle sostanze pericolose, previste dall’art. 48 del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele. In particolare, la nuova disposizione inserisce l’articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 186 del 2011, che detta la disciplina sanzionatoria recata dal citato Regolamento 1272/2008. L’articolo 10-bis dispone le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità in base alle quali: la pubblicità delle sostanze classificate come pericolose deve menzionare le classi o le categorie di pericolo, e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o contenente una sostanza classificata come pericolosa (di cui all’articolo 25, par. 6, dello stesso Regolamento CLP), che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta, deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta. L’illecito amministrativo trova applicazione “salvo che il fatto costituisca reato” (clausola di riserva penale). La sanzione prevista va da 10.000 a 60.000 euro.
RIFERIMENTO NORMATIVO:
Legge 20/11/2017 n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (pubblicata GU Serie Generale n.277 del 27 novembre 2017 e in vigore dal 12/12/2017)