È stata approvata dalla Giunta Regionale del Veneto (e pubblicata nel B.U.R. – Bollettino Ufficiale Regionale n. 110 del 20/11/2015) l’attesa delibera di modifica e adeguamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Sono interessati numerosi articoli (artt. 33, 34, 37, 38, 39 e 40) e gli allegati E ed F.
Con particolare riferimento alla disciplina sulle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio, disposta dall’art. 39, è stato modificato il comma 6 che prevede le tempistiche di adeguamento (in precedenza il termine era fissato al 31/12/2015).
La nuova formulazione dell’art. 39, comma 6, è la seguente: “I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, devono presentare all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, un piano di adeguamento entro il 29/02/2016. Il piano di adeguamento dovrà contenere un cronoprogramma che riporti la scansione temporale della sua attuazione. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all’Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l’adeguamento.”
Di fatto sono prorogati di 3 anni i termini di adeguamento per i casi soggetti ai commi 1 e 3 dello stesso art. 39.